Guida Completa alla Tassazione del Crowdfunding in Italia
- *Equity vs. Lending: Come Funzionano le Imposte e Come Calcolare i Rendimenti Netti**
Il crowdfunding è uno strumento di investimento sempre più popolare, ma la sua fiscalità può generare confusione. Le regole, infatti, cambiano radicalmente a seconda del modello utilizzato: Lending Crowdfunding (prestito) o Equity Crowdfunding (investimento in capitale di rischio).
Questo strumento è progettato per fare chiarezza, permettendoti di simulare la tassazione per entrambi gli scenari e di comprendere gli obblighi e le opportunità fiscali. Ricorda che questa è una guida informativa e non sostituisce la consulenza di un commercialista, specialmente per la gestione di investimenti su piattaforme estere.
Parte 1: Lending Crowdfunding (o Social Lending)
Nel Lending Crowdfunding, presti il tuo denaro a privati o aziende attraverso una piattaforma, ricevendo in cambio un interesse. Fiscalmente, questi interessi sono considerati redditi di capitale.
La Tassazione Semplificata: Il Ruolo del Sostituto d'Imposta
Per gli investitori che operano su piattaforme autorizzate in Italia, la tassazione è estremamente semplice. Dal 2018, queste piattaforme agiscono come sostituti d'imposta:
1. Calcolano gli interessi lordi che ti spettano.
2. Trattengono una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
3. Ti accreditano direttamente l'importo netto.
- *Il vantaggio? L'imposta è definitiva e assolta alla fonte. L'investitore non deve dichiarare nulla** nel proprio modello 730 o Modello Redditi. L'obbligo fiscale è interamente gestito dalla piattaforma.
E le Piattaforme Estere?
Se investi tramite piattaforme estere che non agiscono da sostituto d'imposta in Italia, riceverai gli interessi al lordo. In questo caso, sei tu responsabile della dichiarazione di questi redditi nel Modello Redditi Persone Fisiche (solitamente nel quadro RM per l'imposta sostitutiva del 26% e nel quadro RW per il monitoraggio degli investimenti esteri).
Parte 2: Equity Crowdfunding
Nell'Equity Crowdfunding, non presti denaro, ma acquisti quote di una società (solitamente startup o PMI), diventandone socio. Il tuo guadagno non deriva da interessi, ma da un futuro aumento di valore delle quote.
La fiscalità dell'Equity Crowdfunding è caratterizzata da un doppio binario: un forte incentivo fiscale all'ingresso e una tassazione standard all'uscita.
Vantaggio Fiscale n.1: La Deduzione del 30% all'Ingresso
Se investi in startup o PMI innovative iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, lo Stato ti riconosce un'importante agevolazione fiscale:
- Deduzione IRPEF del 30%: Puoi sottrarre dalle tue imposte lorde (IRPEF) il 30% dell'importo che hai investito.
- Limiti: L'investimento massimo su cui calcolare la deduzione è di 1 milione di euro all'anno.
- Capienza Fiscale: La deduzione non può superare l'IRPEF lorda che dovresti pagare in un anno. L'eventuale eccedenza può essere portata in deduzione negli anni successivi, ma non oltre il terzo.
- Holding Period: Per non perdere il beneficio, devi mantenere l'investimento per almeno 3 anni.
La Tassazione al 26% all'Uscita (Exit)
Le tasse si pagano solo quando realizzi un guadagno, ovvero quando vendi le tue quote (exit) a un prezzo superiore a quello di acquisto. Questo guadagno è una plusvalenza (o *capital gain*).
- `Plusvalenza = Prezzo di Vendita - Prezzo di Acquisto`
- Su questa plusvalenza si applica un'imposta sostitutiva fissa del 26%.
Eventuali dividendi distribuiti dalla società sono anch'essi tassati con una ritenuta del 26%.
Tabella di Confronto: Lending vs. Equity
Caratteristica | Lending Crowdfunding | Equity Crowdfunding |
---|
Natura del Reddito | Interessi (Redditi di Capitale)Plusvalenza o Dividendi (Redditi Diversi/di Capitale) |
Aliquota Fiscale | 26% sugli interessi lordi26% sulla plusvalenza (o sui dividendi) |
Momento della Tassazione | Periodicamente, alla maturazione degli interessi.Solo al momento della vendita delle quote (exit). |
Incentivi Fiscali | Nessuno specifico | Deduzione IRPEF del 30% | sull'investimento iniziale (per startup/PMI innovative). |
Obblighi Dichiarativi | Nessuno (se la piattaforma è sostituto d'imposta).La plusvalenza va dichiarata nel Quadro RT del Modello Redditi (se non si opera in regime amministrato). |