Calcolatore: Tassazione per cessione di quote sociali (Italia)
Calcola l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza da cessione di quote/partecipazioni (plusvalenza = corrispettivo − costo fiscale). Regime unico dal 2019. Strumento di stima.
Introduzione
Calcola l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata dalla cessione di quote o partecipazioni societarie da parte di una persona fisica al di fuori del regime d'impresa.
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Dal 1° gennaio 2019 l'aliquota è unica (26%) per le partecipazioni qualificate e non qualificate.
Strumento di stima orientativa: non sostituisce il commercialista; per partecipazioni affrancate/rivalutate il costo fiscale è quello rivalutato.
Risultati
Plusvalenza imponibile
20.000,00 €
Imposta sostitutiva (26%)
5200,00 €
Guadagno netto dopo imposta
14.800,00 €
Nota
Imposta sostitutiva del 26% (regime unico dal 2019 per partecipazioni qualificate e non). Le minusvalenze da cessione di partecipazioni sono compensabili con plusvalenze della stessa natura nei limiti di legge.
Come leggere il risultato
- Cosa indica
- Il valore mostrato è una stima basata sui parametri inseriti. Rappresenta lo scenario calcolato con le ipotesi correnti, non un importo garantito.
- Prossimo passo
- Usa il risultato come punto di partenza per la tua analisi. Modifica i parametri per confrontare scenari diversi e valuta i risultati con un professionista quando necessario.
- Limiti del calcolo
- Il modello usa formule semplificate e non può considerare tutte le variabili del tuo caso specifico (regolamenti locali, condizioni personali, variazioni temporali).
Metodologia
Inquadramento: la cessione di partecipazioni genera un reddito diverso di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, TUIR).
Plusvalenza: corrispettivo della cessione − costo o valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (comprensivo degli oneri accessori), art. 68 TUIR.
Aliquota: imposta sostitutiva del 26%. Dal 1° gennaio 2019 il trattamento è unico per le partecipazioni qualificate e non qualificate (L. 205/2017).
Calcolo: plusvalenza = max(corrispettivo − costo fiscale, 0); imposta = plusvalenza × 26%; guadagno netto = plusvalenza − imposta.
Ipotesi e limiti: stima per persona fisica non imprenditore; non gestisce le minusvalenze e il loro riporto, le partecipazioni in regime d'impresa/PEX, le rivalutazioni/affrancamenti né le partecipazioni in società estere/black-list. Verifica l'aliquota in vigore. Stima indicativa.
Fonti: artt. 67-68 TUIR, L. 205/2017 e D.Lgs. 461/1997 — vedi citazioni.
Glossario+−
- Plusvalenza da partecipazione
Differenza positiva tra corrispettivo di cessione e costo fiscale della quota/partecipazione.
- Costo fiscale
Valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (acquisto/sottoscrizione, o valore rivalutato se affrancata).
- Regime unico (2019)
Dal 2019 le plusvalenze da partecipazioni qualificate e non sono tassate con la stessa imposta sostitutiva del 26%.
Punti chiave
Indica corrispettivo e costo fiscale per stimare la plusvalenza, l'imposta sostitutiva al 26% e il guadagno netto.
Stima indicativa: regime unico dal 2019; per partecipazioni rivalutate usa il costo affrancato.
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Esempi pratici
Cessione 50.000 €, costo 30.000 €
Plusvalenza = 50.000 − 30.000 = 20.000 €; imposta 26% = 5.200 €; guadagno netto 14.800 €.
Interpretazione
Si tassa la sola plusvalenza, non l'intero corrispettivo.
Cessione in perdita
Se il corrispettivo è pari o inferiore al costo fiscale, la plusvalenza è zero e non è dovuta imposta sostitutiva.
Interpretazione
Senza plusvalenza non c'è imposta (eventuale minusvalenza compensabile).
Domande frequenti
Quanto si paga sulla cessione di quote?
Il 26% (imposta sostitutiva) sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra corrispettivo e costo fiscale della partecipazione.
Cambia se la partecipazione è qualificata?
No: dal 1° gennaio 2019 il trattamento è unico al 26% per partecipazioni qualificate e non qualificate (persone fisiche non imprenditori).
Cosa rientra nel costo fiscale?
Il costo o valore di acquisto/sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; se la partecipazione è stata rivalutata/affrancata, vale il valore rivalutato.
E se vendo in perdita?
Non c'è plusvalenza né imposta; la minusvalenza può essere compensata con plusvalenze della stessa natura nei limiti di legge.
Fonti e riferimenti
- Normattiva – Artt. 67-68 D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Plusvalenze da partecipazioni: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art68
- Normattiva – Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (regime unico 26% dal 2019): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205
- Agenzia delle Entrate – Plusvalenze da cessione di partecipazioni (quadro RT): https://www.agenziaentrate.gov.it
Qualità editoriale
- Ultimo aggiornamento
- 3 mar 2026
- Versione modello
- v1.0
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