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Calcolatore: Tassazione per cessione di quote sociali (Italia)

Calcola l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza da cessione di quote/partecipazioni (plusvalenza = corrispettivo − costo fiscale). Regime unico dal 2019. Strumento di stima.

Introduzione

Calcola l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata dalla cessione di quote o partecipazioni societarie da parte di una persona fisica al di fuori del regime d'impresa.

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Dal 1° gennaio 2019 l'aliquota è unica (26%) per le partecipazioni qualificate e non qualificate.

Strumento di stima orientativa: non sostituisce il commercialista; per partecipazioni affrancate/rivalutate il costo fiscale è quello rivalutato.

Risultati

Plusvalenza imponibile

20.000,00 €

Imposta sostitutiva (26%)

5200,00 €

Guadagno netto dopo imposta

14.800,00 €

Nota

Imposta sostitutiva del 26% (regime unico dal 2019 per partecipazioni qualificate e non). Le minusvalenze da cessione di partecipazioni sono compensabili con plusvalenze della stessa natura nei limiti di legge.

Come leggere il risultato

Cosa indica
Il valore mostrato è una stima basata sui parametri inseriti. Rappresenta lo scenario calcolato con le ipotesi correnti, non un importo garantito.
Prossimo passo
Usa il risultato come punto di partenza per la tua analisi. Modifica i parametri per confrontare scenari diversi e valuta i risultati con un professionista quando necessario.
Limiti del calcolo
Il modello usa formule semplificate e non può considerare tutte le variabili del tuo caso specifico (regolamenti locali, condizioni personali, variazioni temporali).

Metodologia

Inquadramento: la cessione di partecipazioni genera un reddito diverso di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, TUIR).

Plusvalenza: corrispettivo della cessione − costo o valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (comprensivo degli oneri accessori), art. 68 TUIR.

Aliquota: imposta sostitutiva del 26%. Dal 1° gennaio 2019 il trattamento è unico per le partecipazioni qualificate e non qualificate (L. 205/2017).

Calcolo: plusvalenza = max(corrispettivo − costo fiscale, 0); imposta = plusvalenza × 26%; guadagno netto = plusvalenza − imposta.

Ipotesi e limiti: stima per persona fisica non imprenditore; non gestisce le minusvalenze e il loro riporto, le partecipazioni in regime d'impresa/PEX, le rivalutazioni/affrancamenti né le partecipazioni in società estere/black-list. Verifica l'aliquota in vigore. Stima indicativa.

Fonti: artt. 67-68 TUIR, L. 205/2017 e D.Lgs. 461/1997 — vedi citazioni.

Glossario+
Plusvalenza da partecipazione

Differenza positiva tra corrispettivo di cessione e costo fiscale della quota/partecipazione.

Costo fiscale

Valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (acquisto/sottoscrizione, o valore rivalutato se affrancata).

Regime unico (2019)

Dal 2019 le plusvalenze da partecipazioni qualificate e non sono tassate con la stessa imposta sostitutiva del 26%.

Punti chiave

Indica corrispettivo e costo fiscale per stimare la plusvalenza, l'imposta sostitutiva al 26% e il guadagno netto.

Stima indicativa: regime unico dal 2019; per partecipazioni rivalutate usa il costo affrancato.

Esempi pratici

Cessione 50.000 €, costo 30.000 €

Plusvalenza = 50.000 − 30.000 = 20.000 €; imposta 26% = 5.200 €; guadagno netto 14.800 €.

Interpretazione

Si tassa la sola plusvalenza, non l'intero corrispettivo.

Cessione in perdita

Se il corrispettivo è pari o inferiore al costo fiscale, la plusvalenza è zero e non è dovuta imposta sostitutiva.

Interpretazione

Senza plusvalenza non c'è imposta (eventuale minusvalenza compensabile).

Domande frequenti

Quanto si paga sulla cessione di quote?

Il 26% (imposta sostitutiva) sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra corrispettivo e costo fiscale della partecipazione.

Cambia se la partecipazione è qualificata?

No: dal 1° gennaio 2019 il trattamento è unico al 26% per partecipazioni qualificate e non qualificate (persone fisiche non imprenditori).

Cosa rientra nel costo fiscale?

Il costo o valore di acquisto/sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; se la partecipazione è stata rivalutata/affrancata, vale il valore rivalutato.

E se vendo in perdita?

Non c'è plusvalenza né imposta; la minusvalenza può essere compensata con plusvalenze della stessa natura nei limiti di legge.

Fonti e riferimenti

  1. Normattiva – Artt. 67-68 D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Plusvalenze da partecipazioni: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art68
  2. Normattiva – Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (regime unico 26% dal 2019): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205
  3. Agenzia delle Entrate – Plusvalenze da cessione di partecipazioni (quadro RT): https://www.agenziaentrate.gov.it

Qualità editoriale

Ultimo aggiornamento
3 mar 2026
Versione modello
v1.0
Revisione a cura di
Ugo Candido
Revisore

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