Calcolatore Tassazione Pensione di Invalidità
Verifica se la prestazione di invalidità è esente IRPEF o imponibile e stima l'imposta. La pensione di invalidità civile (assistenziale) è esente; l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità (previdenziali INPS) sono imponibili IRPEF. Strumento di stima.
Introduzione
Verifica se una prestazione di invalidità è esente IRPEF oppure imponibile, e stima l'eventuale imposta.
La pensione e l'assegno di invalidità civile sono prestazioni assistenziali (L. 118/1971) e non costituiscono reddito: sono esenti IRPEF e non vanno dichiarati.
Diversamente, l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità sono prestazioni previdenziali INPS (basate sui contributi) assimilate alle pensioni e quindi imponibili IRPEF. Strumento di stima orientativa.
Risultati
Regime fiscale
Esente IRPEF (prestazione assistenziale, non concorre al reddito)
Imponibile IRPEF
0,00 €
IRPEF stimata
0,00 €
Importo netto stimato
12.000,00 €
Nota
La pensione/assegno di invalidità civile non costituisce reddito (art. 6 TUIR): nessuna IRPEF e nessun obbligo dichiarativo per questa prestazione.
Come leggere il risultato
- Cosa indica
- Il valore mostrato è una stima basata sui parametri inseriti. Rappresenta lo scenario calcolato con le ipotesi correnti, non un importo garantito.
- Limiti del calcolo
- Il modello usa formule semplificate e non può considerare tutte le variabili del tuo caso specifico (regolamenti locali, condizioni personali, variazioni temporali).
- Prossimo passo
- Usa il risultato come punto di partenza per la tua analisi. Modifica i parametri per confrontare scenari diversi e valuta i risultati con un professionista quando necessario.
Glossario+−
- Invalidità civile
Prestazione assistenziale (L. 118/1971) per invalidi civili, legata allo stato di salute e a limiti di reddito; esente IRPEF.
- Assegno ordinario di invalidità (AOI)
Prestazione previdenziale INPS (L. 222/1984) per riduzione della capacità lavorativa, basata sui contributi; imponibile IRPEF.
- No tax area pensionati
Soglia di reddito (circa 8.500 € annui) entro cui, per i soli redditi di pensione, le detrazioni azzerano l'IRPEF.
Punti chiave
Seleziona il tipo di prestazione di invalidità per sapere se è esente o imponibile e stimare l'imposta.
Invalidità civile (assistenziale): esente IRPEF. Assegno ordinario/inabilità (previdenziale): imponibile.
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Collegamenti utili
Esempi pratici
Invalidità civile, 6.000 € annui
Prestazione esente: imponibile 0, IRPEF 0, netto = 6.000 €.
Interpretazione
La pensione di invalidità civile non è tassata e non si dichiara.
Assegno ordinario di invalidità 12.000 €, aliquota 23%
Prestazione imponibile: imponibile 12.000 €, IRPEF stimata = 12.000 × 23% = 2.760 €, netto = 9.240 € (al lordo delle detrazioni per pensionati).
Interpretazione
L'assegno ordinario è previdenziale e concorre al reddito IRPEF.
Domande frequenti
La pensione di invalidità civile è tassata?
No: è una prestazione assistenziale che non costituisce reddito (art. 6 TUIR), quindi esente IRPEF e da non indicare in dichiarazione.
L'assegno ordinario di invalidità è tassato?
Sì: è una prestazione previdenziale INPS (da contributi) assimilata alle pensioni e quindi imponibile IRPEF, con applicazione delle detrazioni per pensionati.
Perché due trattamenti diversi?
Perché la prestazione assistenziale (invalidità civile) risarcisce una condizione e non si basa sui contributi, mentre quella previdenziale deriva dai contributi versati ed è quindi reddito imponibile.
Con l'assegno ordinario pago sempre l'IRPEF?
Non necessariamente: entro la no tax area dei pensionati (circa 8.500 € annui, senza altri redditi) le detrazioni possono azzerare l'IRPEF. Questa è una stima sull'aliquota indicata.
Fonti e riferimenti
- Normattiva – Art. 6 D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Classificazione dei redditi: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art6
- Normattiva – Art. 49 D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Redditi di lavoro dipendente (pensioni): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art49
- Normattiva – L. 12 giugno 1984 n. 222 – Invalidità pensionabile (AOI, inabilità): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222
- INPS – Prestazioni di invalidità civile e previdenziale: https://www.inps.it
Qualità editoriale
- Ultimo aggiornamento
- 28 feb 2026
- Versione modello
- v1.0
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